Puntualizzazioni della Corte di cassazione in ordine al dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati.
La conclusione della prestazione, che l'articolo 2957, comma 2, c.c. individua quale giorno da cui inizia a decorrere il termine triennale di prescrizione delle competenze che spettano ai legali, va individuato nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico.
Momento, questo, che coincide con la pubblicazione della sentenza, ossia del provvedimento decisorio definitivo.
E’ il principio ribadito dalla Terza sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2020.
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