In tema di spese processuali, qualora la parte alla quale vanno rimborsate, abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale che recepisca l’importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia inteso liquidare le spese in conformità di detta nota. Tuttavia, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra nota e somma liquidata, il Giudice è tenuto a specificare le voci riconosciute, in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.
Così statuendo, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 20325 del 23 agosto 2017, ha accolto il ricorso di un avvocato che aveva svolto attività di gratuito patrocinio, avverso l’ordinanza con cui il Giudice aveva liquidato forfettariamente le proprie competenze, senza che vi fosse alcuna corrispondenza con l’importo indicato in nota, sì da non consentire il controllo dei criteri adottati.
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