Compensi professionali, rileva la data di percezione del titolo di credito secondo il principio di cassa

Pubblicato il 22 giugno 2017

In sede regionale, la Commissione tributaria ha riconosciuto la "perfetta buona fede" di un professionista che avrebbe regolarmente fatturato il proprio compenso e corrisposto le imposte dovute. La Ctr aveva, sì, ritenuto legittima la ripresa a tassazione per l'anno 2004 con riguardo a compensi percepiti dal professionista il 30 dicembre 2004, ma fatturati l'anno seguente; tuttavia, aveva anche ritenuto di non dover applicare le sanzioni in quanto il professionista, per l'appunto in "perfetta buona fede", aveva - come sopra accennato - regolarmente fatturato il compenso e corrisposto il dovuto.

Il professionista contribuente aveva a sua volta affermato la legittimità del proprio comportamento circa l'imputazione del compenso all'anno 2005, in ragione della circostanza che quel compenso, corrisposto a mezzo di assegno bancario, versato su c/c di pertinenza del contribuente, era stato reso disponibile come valuta il 10 gennaio 2005.

La sentenza

Ebbene, per i giudici di legittimità detto momento individua solo quello della decorrenza degli interessi, non già la disponibilità della somma che, in caso di pagamento con assegno bancario, va fissata al momento della percezione del titolo di credito da parte del prenditore dell'assegno, ciò che pacificamente è avvenuto il 30 dicembre 2004. Ora, si legge nella sentenza n. 15439 del 21 giugno 2017, che per la corretta imputazione temporale rileva non la data della valuta, che individua solo la decorrenza degli interessi, ma la disponibilità della somma.

Il professionista ha violato il principio di cassa ex art. 6, DPR n. 633/72, circa la fatturazione (va rammentato che il reddito di lavoro autonomo è determinato in base al principio di cassa). Ed infatti, egli aveva erroneamente applicato il principio di competenza ai compensi percepiti.

Pertanto, non può essere riconosciuta la “perfetta buona fede” se il professionista, pur fatturando regolarmente il compenso e corrispondendo le imposte dovute, ha violato il principio di cassa circa la fatturazione.

Il principio di diritto

Dunque, l'importante principio di diritto che ne deriva è che per i compensi professionali incassati con assegno bancario rileva, ai fini dell'imputazione per cassa del componente reddituale, la data di percezione del titolo di credito, non la data valuta assegnata dalla banca, vale a dire quella a partire dalla quale decorrono gli eventuali interessi.

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