Compensi professionali avvocato: da quando competono gli interessi?

Pubblicato il 10 agosto 2022

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 del Codice civile competono a far data dalla messa in mora.

Quest'ultima coincide con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento.

Non conta la successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario.

La mora, infatti non si può escludere solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Affermare in maniera indiscriminata che gli interessi di mora decorrano solo dalla data della decisione che abbia determinato l'esatto ammontare del credito professionale "equivarrebbe a rendere inapplicabile la previsione de qua ai crediti professionali degli avvocati, quanto meno per le prestazioni giudiziali, per le quali si impone la decisione con le forme del procedimento sommario speciale".

E' quanto espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 24481 del 9 agosto 2022.

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