La Corte di cassazione, con sentenza n. 28957/08, ha statuito che un'associazione professionale, costituita per ripartire le spese dello studio e gestire congiuntamente i proventi di un'attività, può legittimamente fatturare anche i compensi che un associato riceve per la sua qualità di componente di un collegio arbitrale; tale imputazione, in particolare, non comporta il trasferimento all'associazione della titolarità del rapporto di prestazione d'opera che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito. Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato dall'amministrazione finanziaria contro le precedenti decisioni dei giudici regionali che avevano condiviso le istanze di un avvocato avverso un accertamento in rettifica contestatogli per l'omissione di compensi ricevuti come arbitro. Mentre il professionista si era opposto all'accertamento spiegando che tali redditi erano stati complessivamente dichiarati in capo all'associazione professionale di appartenenza, per l'ufficio finanziario questi compensi, essendo strettamente personali, non erano ripartibili in un'associazione professionale.
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