A quale giudice compete la controversia tra avvocato e cliente in merito ai compensi per attività prestate in più gradi di un unico processo?
La risposta a questo interrogativo è giunta dalle Sezioni Unite civili di Cassazione: se l’avvocato sceglie di agire nei confronti del proprio cliente chiedendo il pagamento dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Il principio è sancito nel testo della sentenza n. 4247 del 19 febbraio 2020, pronunciata in ordine alla competenza sul pagamento al legale per l'opera prestata in più gradi o fasi del giudizio, nel caso in cui l’avvocato abbia scelto di agire nei confronti dell’assistito ex articolo 28 della Legge n. 794/1942, proponendo l’azione prevista dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
La Suprema corte era stata chiamata a chiarire se, nell’attuale quadro normativo - esclusa la possibilità di proporre domanda in via ordinaria o ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. - restasse impregiudicata la facoltà per il legale di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi di un unico processo dinanzi al giudice che avesse conosciuto per ultimo della controversia oppure, se gli rimanesse la sola alternativa di proporre più domande autonome dinnanzi ai giudici aditi per il processo o di cumularle davanti al tribunale competente ex art. 673 c.p.c.
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