L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 193 del 27 luglio 2007, chiarisce che la compensazione è l’unica strada per il recupero delle eccedenze delle compagnie che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa. Non è consentito, infatti, per la normativa nazionale, recuperare con la procedura di rimborso. La precisazione parte dal caso delle assicurazioni estere che si avvalgono del regime sostitutivo sui redditi di capitale di fonte assicurativa corrisposti a soggetti residenti in Italia.
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