Con ordinanza n. 3240 del 10 febbraio 2021, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine ad una controversia fiscale attivata da una società contribuente in opposizione ad un atto di contestazione recante l’irrogazione di sanzione per il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili previsto dall’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000, sanzione pari al 30% dell’importo per il quale era stata superata la soglia compensabile.
In primo grado, la CTP aveva accolto l’impugnazione sull’assunto che il provvedimento impugnato era stato adottato rispetto ad una fattispecie non prevista specificamente dalla legge.
L’Ufficio finanziario si era quindi rivolto alla Commissione tributaria regionale la quale, in riforma della decisione di prime cure, si era pronunciata aderendo ai rilievi di parte appellante, secondo cui la compensazione eccedente i limiti ammessi dalla legge si risolverebbe in un omesso versamento dell’imposta. In questo modo, era stato escluso che la norma di cui all’art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 471/1997 fosse stata applicata per effetto di una interpretazione analogica.
Nel contempo, la CTR aveva ridotto la sanzione ad 1/3 di quella irrogata, ritenendo applicabile, alla fattispecie, la norma di cui all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 462/97 in relazione a quanto disposto dall’art. 54 bis, comma 3, del DPR n. 633/72.
La decisione di appello era stata successivamente impugnata sia dalla contribuente che dall’Agenzia dell’Entrate e la Suprema corte ha accolto le ragioni di quest’ultima, oppostasi alla riduzione ad un terzo della sanzione applicata.
Secondo la Sezione tributaria civile della Cassazione, atteso che la fattispecie in esame era assimilabile a quella dell’omesso versamento, la CTR aveva errato nell’applicare una forma di definizione agevolata – ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs n. 462/1997 – prevista per fattispecie diversa (controlli automatizzati), così violando il divieto di definizione agevolata, espressamente previsto dalle norme specificamente applicabili alla fattispecie, ossia gli articoli 16, comma 3 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997.
Non poteva convenirsi, infine, con la decisione impugnata rispetto all’affermata esigenza di rispettare il principio del contraddittorio prima di adottare i provvedimenti definitivi, dal momento che risultava che l’Ufficio avesse dapprima notificato l’atto di contestazione, a cui erano seguire le deduzioni difensive della contribuente e, quindi, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in linea con le previsioni di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 472/1997.
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