Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione del bene, può liberamente scegliere se provvedervi o meno.
Se, tuttavia, decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
E’ questo il principio di diritto in tema di comodato d'uso di immobili a cui ha inteso dare continuità la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 15699 del 14 giugno 2018.
Nella decisione in esame, è stato puntualizzato che, se un genitore concede al figlio un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è poi obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.
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