Per la Cassazione, non va considerato in mora e, quindi, non è tenuto al pagamento degli interessi moratori, il contraente che si avvalga legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altro contraente.
Non è infatti applicabile, in detto contesto, l'articolo 1224 del Codice civile (sui danni nelle obbligazioni pecuniarie), se non nei limiti in cui detta eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte.
E la valutazione di detta ultima proporzionalità, nei contratti sinallagmatici, spetta al giudice del merito, il quale dovrà procedere con un apprezzamento effettuato in termini oggettivi, ossia “con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede”.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte con ordinanza n. 21315 del 14 settembre 2014, a cui dovrà uniformarsi il giudice del rinvio nell’ambito di una causa tra un committente e la società appaltante, attivato dopo che il primo aveva sospeso i pagamenti dovuti da contratto alla seconda, a causa dell’inadempimento di questa per asserita cattiva esecuzione dell’opera.
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