Committente garante della sicurezza

Pubblicato il 01 settembre 2015

La Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, con sentenza n. 35336 del 24 agosto 2015, ha sostenuto che il committente, pur assumendo un ruolo suo specifico, non è esonerato dalla posizione di garante, fermo restando il concorso di colpe altrui nel caso in cui l’evento infortunistico si colleghi alla sua condotta colposa, omissiva o commissiva.

Nel caso di specie, l'imputato aveva consentito che i lavori venissero svolti da una squadra di operai (della quale faceva parte la vittima), senza previamente assicurarsi che fossero stati approntati i necessari presidi di sicurezza e senza previamente aver verificato competenze e professionalità dell’impresa e dei lavoratori autonomi, ma basandosi esclusivamente sulla pubblicità del servizio offerto.

Per gli Ermellini la buona fede del committente non può essere fondata solo sul convincimento di adeguatezza tratto da inserzioni di réclame, che, lungi dal rappresentare l'effettiva qualità del prodotto servizio pubblicizzato, hanno il solo scopo di enfatizzarne le qualità.

Al contrario, la competenza e professionalità va verificata seriamente per il tramite di pubbliche attestazioni e certificazioni informative.

Ricorda, inoltre, la Corte che in materia di normativa antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro e del committente di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che, nell'impresa, prestano la loro opera in via autonoma.

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