Commissioni tributarie. Ampliate le cause ostative alla carica di giudice

Pubblicato il 14 agosto 2011 Le novità in materia di processo tributario apportate dalla Manovra estiva (DL 98/2011) hanno riguardato, tra le altre cose, anche l’incompatibilità dei giudici aditi a risolvere controversie tributarie.

L’articolo 39 del citato Decreto legge, che è entrato in vigore il 6 luglio scorso, si occupa della composizione delle Commissioni tributarie, rese più competenti e imparziali. Infatti, a seguito delle nuove disposizioni in materia, decadono tutti i giudici iscritti in albi professionali e che per funzioni svolte risultano incompatibili con il ruolo di membri delle Commissioni. Nello specifico, le Commissioni tributarie saranno composte prevalentemente da magistrati o avvocati dello Stato. Sarà così considerato incompatibile ad essere nominato giudice tributario chiunque in qualsiasi modo eserciti attività di consulenza, non necessariamente tributaria, svolta verso i contribuenti. L’esclusione riguarda anche le parentele di ogni tipo. La condizione di iscritto in un albo, anche nel caso di non esercizio della professione, determina la decadenza dall’incarico.

Scopo della normativa è di ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature. Uno degli obiettivi della riforma è, infatti, proprio quello di assicurare progressivamente la presenza di giudici di carriera per almeno due terzi nelle Commissioni tributarie regionali. Entro due mesi dall'entrata in vigore della Manovra verrà indetto un concorso per la copertura di 960 posti vacanti presso le Commissioni tributarie. La selezione sarà riservata ai magistrati ordinari, amministrativi e militari che non prestino già servizio presso le commissioni. È, poi, previsto un periodo di tempo per rimuovere le eventuali cause di incompatibilità: sarà possibile farlo fino al 31 dicembre 2011.
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