Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, hanno risolto una questione di particolare importanza in tema di commissione di massimo scoperto, riferita ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis del convertito Decreto legge n. 185/2008.
In proposito, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in ordine alla verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/1996, “compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Nel dettaglio, la Suprema corte ha accolto uno dei motivi dell’impugnazione specificamente avanzata in sede di legittimità, nella parte in cui si lamentava che il Tribunale - nell’ambito di un rapporto bancario intercorso nel periodo anteriore alla riforma indcata - non avesse tenuto conto dell'entità delle CMS, come rilevate nei decreti ministeriali riferiti, ai fini della determinazione della soglia di legge oltre la quale si verifica l'usura presunta.
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