Il ministero del Lavoro, con la nota 7573 del 21 dicembre 2006, chiarisce che il fondo di assistenza sanitaria integrativa Est, istituito dal contratto collettivo per i dipendenti delle aziende del commercio, turismo e servizi del terziario, ha natura obbligatoria e non normativa. Quindi, la mancata iscrizione al fondo delle imprese non aderenti alle associazioni firmatarie del contratto non pregiudica i benefici derivanti dall’articolo 10 della legge 30/2003 (legge Biagi).
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