La Cassazione, con la sentenza n. 16160 del 28 giugno 2017, interviene a chiarire che il contribuente (commerciante al dettaglio) non può dedurre le quote di ammortamento di beni strumentali antecedentemente rispetto all'attivazione dell'esercizio. La deduzione può partire solo a decorre dallo svolgimento della specifica attività imprenditoriale per la quale i cespiti sono stati acquistati.
Ex articolo 102 comma 1 del Tuir: “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.”.
Nel caso di specie, il ricorrente contro la ripresa a tassazione delle quote, lamentava che il giudice di merito non avesse considerato che, in assenza dell'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, la struttura adibita alla vendita era stata utilizzata come deposito e ciò, per il contribuente, soddisfaceva la condizione di entrata in funzione del bene.
Ma la Corte sottolinea che la ricorrente nell’evidenziare che i beni erano entrati in esercizio con una destinazione diversa, in assenza delle prescritte autorizzazioni, come in concreto sembra essere stato accertato dai verbalizzanti, non fa che confermare la correttezza della statuizione, atteso che la procedura di ammortamento va validamente riscontrata in base alla corrispondenza tra quanto dichiarato dalla parte e la situazione concretamente accertata, corrispondenza che, nel caso in esame, pacificamente non sussisteva atteso che la diversa destinazione dei beni aveva fatto venir meno l’originario nesso di strumentalità.
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