Il coadiutore familiare di una Srl ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti INPS a prescindere dalla circostanza che il titolare dell’impresa abbia o meno i requisiti di legge per la propria iscrizione. Infatti, se l’attività commerciale è svolta in forma di società, l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria per i soci che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Così hanno i deciso i giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31286 del 29 novembre 2019. Nel caso di specie, un socio amministratore di una Srl aveva proposto opposizione a varie cartelle esattoriali con le quali l’INPS aveva preteso il pagamento di contributi presso la Gestione commercianti, sia in relazione alla posizione della madre, considerata coadiutrice familiare del figlio, sia di quest’ultimo quale titolare non attivo.
La L. n. 613/1966 stabilisce che l’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti INPS sussiste per i soggetti che:
Le pretese dell’INPS sono state respinte sia in sede di primo che secondo grado di giudizio, in quanto i giudici sostenevano come l’iscrizione del coadiutore presupponesse la sussistenza del titolare dei requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti.
Avverso la decisione della Corte d’Appello proponeva ricorso l’INPS, sostenendo come la figura del coadiutore, in realtà, andasse disgiunta da quella del titolare dell’impresa.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso dell’Istituto previdenziale, stabilendo che i familiari i quali partecipano al lavoro debbano essere comunque iscritti alla Gestione commercianti INPS, anche se il titolare dell’impresa non sia in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza e adeguata tutela previdenziale.
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