Commercialisti sul credito d'imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza

Pubblicato il 05 febbraio 2021

E’ stato pubblicato un Documento di ricerca da parte del Consiglio e Fondazione nazionale dei dottori commercialisti sulla norma di cui all’articolo 28 del Decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 34), avente ad oggetto il "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19.

Il lavoro parte dall’analisi della citata disposizione normativa che riconosce, appunto, un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti.

Il documento è aggiornato con le novità introdotte dall'articolo 77 del Decreto "Agosto", come ulteriormente integrate dalla Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, e con le ultime novità recate dai Decreti "Ristori" e "Ristori-bis".

Inoltre, lo stesso analizza anche le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, che prevede un ulteriore estensione del periodo agevolato per le attività maggiormente colpite dalla pandemia. L’articolo 1, comma 602, della Legge n. 178/2020 ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Credito d’imposta locazioni, comuni colpiti da eventi calamitosi

I Commercialisti si soffermano, in particolar modo, sul comma 5 dell'articolo 28 a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali dovute a precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.

Tale comma prevede la sterilizzazione della condizione della riduzione del fatturato in favore dei soggetti economici domiciliati in comuni colpiti da eventi calamitosi.

Pertanto, il credito d’imposta sulle locazioni è riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del calo del fatturato richiesta come regola generale, a tutti coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, ossia al 31 gennaio 2020.

Anche per tali soggetti restano però validi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa generale.

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