Ha riscaldato gli animi del mondo professionale la proposta di legge C. 2810 materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati. Dal Consiglio di Stato arriva la sospensione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini locali dei commercialisti, che erano fissate per il 2 e 3 febbraio 2021.
In particolare il testo innova l’Ordinamento forense, per quanto attiene l’accesso e l’esercizio nei diversi settori di specializzazione, che vanno ad interferire con altre professioni ordinistiche, tra cui i commercialisti.
In sostanza, la proposta degli avvocati prevede che dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di esercitare la difesa nei processi tributari, sostengano un esame di abilitazione. Allo stesso modo, è richiesta una prova anche per essere nominati curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale o delegato alla vendita. Il discorso comprende, in questo caso, anche consulenti del lavoro e notai.
Dura la replica del Presidente AIDC, Ferrari – nel comunicato stampa del 21 dicembre 2020: “Nella proposta di legge, all’articolo 7 si entra ‘a gamba tesa’ negli ordinamenti professionali diversi da quello forense, introducendo l’obbligo di sostenere un apposito esame abilitativo al fine di poter esercitare la difesa nelle commissioni tributarie ed anche per poter assumere le funzioni di curatore fallimentare, liquidatore e commissario giudiziale o delegato alla vendita. Esami previsti anche nell’ambito delle specializzazioni per gli avvocati nella stessa proposta di legge, ma con una deroga espressa, sancita nelle norme transitorie, in favore degli avvocati con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.
Così, per specializzare, senza esami, gli avvocati, si fanno retrocedere gli altri professionisti, che per poter continuare a svolgere le usuali attività e funzioni dovrebbero sostenere un esame aggiuntivo, rispetto all’esame di Stato, e, dunque, abilitativo alla professione, già superato. Ben vengano le specializzazioni, ma che siano per tutti e con uguali criteri per ciascuna professione.”.
I commercialisti ricordano che esercitano tutte le funzioni che l’Ordinamento attribuisce loro, dopo aver sostenuto un esame di Stato abilitante e mantenendo le competenze attraverso la formazione continua obbligatoria.
Il Consiglio di Stato con ordinanza del 18 dicembre 2020 ha sospeso le elezioni indette il 2 e 3 febbraio prossimo per il rinnovo degli Ordini locali dei commercialisti in accoglimento dell’istanza che si doleva dell’assenza di norme a tutela della parità di genere all’interno degli organi rappresentativi di categoria (quote rosa).
Il giudice amministrativo ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sollevata in quanto vi è un emendamento approvato al Dl Ristori che inserisce l’obbligo di riservare almeno i due quinti di ogni lista elettorale al genere meno rappresentato; tale previsione, si spiega, sarà valevole solo per il futuro, e non si applicherà al procedimento elettorale in discorso.
Con la sospensione disposta dal C.d.S. gli atti vengono rimessi al TAR che dovrà pronunciarsi in tempi rapidi sul merito della causa, valutando quali iniziative assumere relativamente alla denunciata difformità degli atti impugnati dai principi costituzionali.
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