In un Pronto Ordini del 30 aprile, il Cndcec precisa l’iter da seguire in caso di richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dall’iscritto sottoposto a procedimento penale.
In primo luogo, il Consiglio nazionale dei commercialisti fa presente che non vi sono norme che disciplinano la richiesta di cancellazione di un iscritto in pendenza di procedimento penale. Si deve, quindi, procedere in via interpretativa per trovare la soluzione.
Per analogia, può essere applicato l’articolo 38, comma 3 del DLgs. 139/2005, secondo cui, qualora il professionista trasferisca la residenza o il domicilio professionale, il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale non è ammesso quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.
A conferma di ciò, il P.O. Cndcec n. 200 del 30 aprile 2019 cita l’articolo 50, comma 10 del DLgs. 139/2005, in base al quale il professionista sottoposto a giudizio penale è soggetto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione; ciò non avviene qualora sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.
Quindi, quando il professionista è sottoposto a procedimento penale, deve essere aperto un procedimento disciplinare. Ammettere la cancellazione dall’Albo in pendenza di procedimento penale significherebbe sottrarre l’iscritto all’esercizio dell’azione disciplinare obbligatoria nei suoi confronti.
Di conseguenza, il Consiglio dell’Ordine destinatario della richiesta di cancellazione deve procedere con la segnalazione al Consiglio di Disciplina, che dovrà disporre l’apertura del procedimento disciplinare.
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