Dalla Cassazione giunge un chiarimento in materia di assoggettabilità ad Irap dei redditi di un commercialista.
Con ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018 i magistrati di piazza Cavour hanno affermato che il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività. Questo perché ricade nell’Irap unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto organizzata. Spetta però al professionista provare la separatezza dei redditi di cui viene chiesto lo scorporo.
Le Entrate accertavano Irap non pagata nei confronti di un commercialista anche per altre attività esercitate dallo stesso. Immediatamente il contribuente contestava l'atto impositivo chiedendo lo scorporo dei compensi per proventi derivanti dall’attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti d'autore, consulenze tecniche d'ufficio e di parte, ai fini del calcolo del tributo.
Sia in primo che in secondo grado la tesi del contribuente veniva rigettata. Solo in Cassazione è stato sostenuto che le precedenti sentenze avevano violato i principi di diritto, riferendo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione anche ad altri redditi senza alcuna specifica motivazione.
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