La revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Pubblicato il 07 aprile 2022

Notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’impresa o il consulente incaricato, dovranno agire tempestivamente e specificatamente entro le ore 12.00 del giorno successivo alla notifica del predetto provvedimento per ottenerne la revoca. Come noto, dopo la recente riforma operata dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, il predetto provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale potrà essere contestato laddove venga rilevato un impiego di personale irregolare superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro ovvero emerga una grave violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le prime indicazioni operative sulla recente riforma del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono state emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 9 novembre 2021, n. 3.

Le finalità del provvedimento e le novità del Decreto Fiscale

Il nuovo comma 1, art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che il provvedimento di sospensione deve essere adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e/o contrastare il c.d. lavoro irregolare.

Le novità apportate dalla norma, oltre a rivisitare le condizioni per l’emissione del provvedimento, ampliano i poteri degli ispettori dell’INL rispetto alle inadempienze dei datori di lavoro, in materia di misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, equiparandoli a quelli degli ispettori ASL e, dunque, estendendo il campo di applicazione a tutte le tipologie di attività lavorativa. Il precedente art. 13, T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedeva, infatti, che il personale ispettivo del Ministero del lavoro fosse competente limitatamente ai seguenti settori di attività: attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei).

Stando al tenore letterale del citato articolo 14 e come precisato dalla circolare INL 9 novembre 2021, n. 3, secondo cui al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione (…), gli ispettori non avranno più alcuna discrezionalità rispetto all’adozione del provvedimento in commento, sicché quest’ultimo dovrà essere adottato nelle seguenti ipotesi:

Si rammenta che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare non potrà essere emanato se il lavoratore irregolare è l’unico occupato dall’impresa.

I contenuti del provvedimento di sospensione

Ai sensi dell’art. 14, comma 3, il soggetto competente all’emanazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è l’INL che, per il tramite del proprio personale ispettivo, deve provvedere nell’immediatezza degli accertamenti ad adottare il provvedimento citato ovvero, laddove la segnalazione pervenga da altre amministrazioni, deve provvedere all’emanazione entro sette giorni. Il successivo comma 4, prevede, altresì, che gli effetti della sospensione possono decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che si riscontrino situazioni di imminente pericolo o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale individuerà:

La revoca del provvedimento

Il provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, per le ipotesi di lavoro irregolare, può essere emesso dall’amministrazione che ha formulato l’atto, previa richiesta del datore di lavoro che abbia provveduto:

Quanto al pagamento della sanzione si rammenta che, su richiesta, il datore di lavoro potrà provvedere al versamento del 20% delle predette somme (500 euro, fino a cinque lavoratori, e 1.000 euro, oltre cinque lavoratori), impegnandosi a versare il residuo importo, maggiorato del 5% entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In tal senso, il saldo della sanzione corrisponderà ad euro 2.100,00, nel caso in cui la violazione riguardi fino a cinque lavoratori, ed euro 4.200,00, qualora siano stati rilevati più di cinque lavoratori irregolari. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo residuo entro il predetto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di revoca costituirà titolo esecutivo per l’importo non versato.

Nelle ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il provvedimento è, invece, revocato alle seguenti condizioni:

Anche in tale fattispecie è previsto il pagamento entro sei mesi (con acconto del 20%) di cui all’art. 14, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il ricorso amministrativo e mancata ottemperanza al provvedimento

Ai sensi del comma 14, avverso i provvedimenti di sospensione adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all’Ispettorato interregionale territorialmente competente, il quale si pronuncia entro i successivi trenta giorni dalla notifica. Stavolta, il legislatore ha previsto un rito particolarmente abbreviato e, soprattutto, con silenzio qualificato. Invero, stando all’ultimo periodo del citato comma 14, decorso inutilmente il termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Entro il termine di sessanta giorni è sempre possibile ricorrere al tribunale amministrativo regionale.

Laddove il datore di lavoro non ottemperi al provvedimento di sospensione, ai sensi del comma 15, è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenta da euro 2.500 ad euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 

QUADRO NORMATIVO

INL – Circolare 9 novembre 2021, n. 3

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (aggiornato decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146)

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