La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti, non può comportare l’esclusione o anche il semplice affievolimento del potere – dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo “quoad functione”.
Grava in altri termini sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di diritto di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno societario secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa “Consob”, a garanzia degli investitori – e dall’altro, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla Consob.
E’ quanto si legge nella pronuncia con cui la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto le ragioni di un professionista, componente del Collegio sindacale di una società, cui Consob aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per non aver adempiuto ad alcuni obblighi facenti capo agli organi di controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 (art. 149).
A nulla è valsa, in proposito, la prospettazione del ricorrente secondo cui “l’adozione di determinate iniziative da parte del Collegio sindacale avrebbe presupposto l’esistenza di indici di anomalia rispetto alla corretta gestione d’impresa”, oppure la prospettazione per cui “qualora i membri del Collegio, come nella specie, si affidino alle valutazioni rilasciate da esperti indipendenti, il dovere di vigilanza nell’esercizio di funzioni può dirsi pienamente assolto”. Ed ancora, non offre alcuna giustificazione, l’ulteriore allegazione difensiva per cui “il ruolo attribuito al Collegio sindacale è progressivamente mutato, passando da compiti di verifica sul campo, a compiti di alta vigilanza. Sicchè la sua valutazione non può prescindere dalle informazioni rese da altri soggetti interni ed esterni alla struttura societaria”. Dunque – come si evince nella sentenza n. 20437 del 28 agosto 2017 - nessun alibi per i componenti del Collegio sindacale, che mantengono pieni poteri e responsabilità in fatto di controllo e vigilanza.
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