Collegi sindacali Srl, interpretazioni diverse sulla revoca del sindaco
Pubblicato il 28 gennaio 2015
Con l’abrogazione da parte del Dl
91/2014 dell’articolo 2477, comma 2, del Codice civile, che
imponeva la nomina del collegio sindacale nelle Srl che avessero raggiunto una certa soglia di capitalizzazione (capitale sociale di almeno 120mila euro), è rimasto da affrontare il problema relativo alla
cessazione per revoca di tale organo di controllo nell’ambito delle
società a responsabilità limitata.
Il cambiamento della normativa ha sollevato, infatti, proprio la questione della
revoca dei collegi sindacali in carica per il venir meno del presupposto di obbligatorietà della loro nomina. Da una parte, dunque, si sono schierati quanti hanno sostenuto la tesi che il cambiamento della norma non avrebbe minato la stabilità degli organi sindacali in carica, sostenendo la loro irrevocabilità per il venir meno dell’obbligatorietà della loro nomina, a meno che non subentrasse una giusta causa. Dall’altra parte, invece, coloro che hanno ritenuto che il venire meno dei presupposti di obbligatorietà della nomina avrebbe di conseguenza fatto venir meno anche le ragioni del permanere in carica del collegio stesso, disponendone dunque la loro revoca.
La diatriba è stata risolta con la conversione in legge del Dl 91/2014, laddove è precisato che "
la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca". Restava, però, da conciliare tale norma con quanto disposto dall’articolo 2400, comma 2, del Codice civile, che prevede che
"i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato".
Dunque un altro quesito: la “
giusta causa di revoca” include il controllo del Tribunale?
Ministero della Giustizia
Una soluzione a tale questione è stata offerta dal Ministero della Giustizia, nella nota n.
4865 del 13 gennaio 2015, nella quale è stato precisato che l’
abrogazione della norma che imponeva la nomina del collegio sindacale nelle Srl non produce la decadenza di diritto in caso di revoca. Pertanto, se i soci deliberano la revoca dell’organo di controllo, la relativa
delibera deve essere approvata con un decreto del Tribunale, sia nel caso in cui il collegio sindacale era stato nominato per il superamento dei limiti di capitale sociale sia per quello che rimane in carica e non risulta prescritto.
L’interpretazione del Notariato
Diversa l’interpretazione fornita sul tema dal Consiglio nazionale del Notariato che, nel precedente Studio n.
1129-2014/I, aveva comunque ampiamente affrontato la tematica del venir meno dell’obbligo di nomina del collegio sindacale, sancendo però
la non necessità del decreto di approvazione da parte del Tribunale.
Il vaglio giudiziale di meritevolezza da parte del tribunale in caso di revoca del sindaco per sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina è considerato superfluo dal Notariato, che rimette alla Srl la possibilità di “
revocare legittimamente (ed efficacemente) l’organo di controllo” anche senza tener conto del procedimento di cui all’articolo 2400, comma 2, del Codice civile.