Collegato lavoro. Modificato il regime sanzionatorio previsto per il lavoro irregolare

Pubblicato il 22 ottobre 2010

Una delle novità più importanti prevista dal Ddl collegato lavoro, approvato in via definitiva nella seduta del 19 ottobre 2010 dalla Camera dei Deputati, è la possibilità per il datore di lavoro, che abbia regolarizzato i lavoratori in nero, ravvedendosi, di ottenere uno sconto sulle sanzioni.

 

Il provvedimento, infatti, modifica la misura delle sanzioni connesse all’impiego di lavoro irregolare, differenziandola a seconda che il lavoratore risulti irregolarmente impiegato all’atto dell’accesso ispettivo oppure, pur essendo stato impiegato “in nero” per un certo periodo, risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

 

La mancata trasmissione da parte del datore di lavoro della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro fa scattare la sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore coinvolto a cui si aggiunge una sanzione amministrativa che va da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, che può essere maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

 

Viceversa, nel caso di spontanea regolarizzazione del rapporto di lavoro, il collegato lavoro prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa ridotta, che va da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

 

Le suddette sanzioni non si applicano nel caso in cui per i lavoratori coinvolti sono stati adempiuti gli obblighi contributivi. Il legislatore, in tal caso, riconosce la volontà del datore di lavoro di non volere celare intenzionalmente i rapporti di lavoro instaurati.

 

La riformulazione dell’apparato sanzionatorio effettuata dal collegato lavoro rivede, poi, anche l’applicazione delle suddette sanzioni nei confronti dei datori di lavoro domestici e di quelli che operano nel settore turistico. Per quanto riguarda il lavoro domestico, si specifica che i lavoratori in questione devono considerarsi a tutti gli effetti “subordinati”, cioè dipendenti. Nel settore turistico, invece, viene riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di integrare le comunicazione, con i dati del lavoratore, entro tre giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

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