Il Decreto Legislativo n. 81, del 15 giugno 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, è entrato in vigore e la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 13 del 25 giugno 2015, è immediatamente intervenuta per fornire ai CdL un primo indirizzo interpretativo sulla nuova disciplina delle collaborazioni, delle associazioni in partecipazione e delle mansioni.
Il comunicato stampa che accompagna la circolare evidenzia, altresì, come la nuova riforma sposti l’indice di valutazione sulla modalità organizzativa adottata dall’azienda, attribuendo le medesime tutele previste per i lavoratori subordinati, anche a quelle forme di collaborazione che, per caratteristiche di tempo e di luogo, sono sostanzialmente simili al lavoro subordinato.
Ricorda la circolare che dal 25.6.2015 non è più possibile stipulare contratti di co.co.pro ma solo nuove collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. (quindi senza progetto e senza necessità di un termine finale).
I contratti a progetto già in essere possono essere prorogati se la proroga è funzionale alla realizzazione del progetto; in alternativa, suggerisce la Fondazione, si potrà concludere il contratto a progetto in scadenza per poi stipulare, con il medesimo lavoratore, un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa come consentito dalle nuove regole.
I CdL ricordano che scompaiono le associazioni in partecipazione laddove l’associato sia una persona fisica che apporta lavoro.
La circolare, infatti, sottolinea che, poiché la norma fa riferimento alle “persone fisiche”, continuano ad avere efficacia le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro laddove l’associato sia rappresentato da un soggetto societario.
La Fondazione si sofferma sul concetto di equivalenza professionale – che prima era riferito al patrimonio professionale del dipendente, a prescindere dal livello contrattuale e legale di inquadramento – per sottolineare che lo stesso è, adesso, rimesso alla disciplina del contratto collettivo, essendo consentito il mutamento delle mansioni del lavoratore tra quelle indicate nello stesso livello di inquadramento del CCNL.
Il decreto ha, inoltre, previsto la possibilità di modificare le mansioni del lavoratore anche in pejus, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore.
Importante è che la nuova mansione rientri nella medesima categoria legale.
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