Collaborazioni: le indicazioni ministeriali

Pubblicato il 11 febbraio 2016

In data 1 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3, ha fornito indicazioni operative per il personale ispettivo relative alle collaborazioni coordinate e continuative.

Superamento del contratto a progetto

Costituisce premessa essenziale a qualsiasi disquisizione sulle co.co.co., il superamento del contratto di lavoro a progetto e delle altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo disciplinate dagli artt. 61-69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, statuito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015.

Da notare che i suddetti articoli continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno, pertanto, esplicare effetti sino alla loro scadenza.

Rimane in vigore l’art. 409 c.p.c. e, quindi, i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

Collaborazioni etero-organizzate

A decorrere dall’1 gennaio 2016, ai sensi del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, alle collaborazioni le cui prestazioni di lavoro presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

In merito il Ministero del Lavoro ritiene che, poiché la formulazione utilizzata dal Legislatore è generica, la stessa lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato, senza la necessità di una riqualificazione contrattuale da parte del personale ispettivo.

Quindi, nel caso in cui gli ispettori dovessero riscontrare che una collaborazione presenti i suddetti requisiti, non riqualificheranno il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato ma si limiteranno ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione:

Chiarisce, inoltre il Ministero che:

Deroghe

L’estensione della subordinazione non si applica alle:

  1. collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
  2. collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  3. attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  4. collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I come individuati e disciplinati dall'art. 90 della Legge n. 289/2001.

Sottolinea in proposito la circolare ministeriale che rispetto a tali collaborazione rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, tuttavia nel caso di specie non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.

Stabilizzazione delle collaborazioni

La circolare ministeriale si sofferma, infine, sulla procedura di stabilizzazione ex art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, la quale prevede che i datori di lavoro privati che procedano all’ assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

A tal proposito viene chiarito che la procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti purché:

  1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, comma 4, c.c., o avanti alle Commissioni di certificazione;
  2. nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo, sottolinea il Ministero che non si potrà beneficiare dell’estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell’ispezione.

L’estinzione degli illeciti è preclusa anche con riferimento ai rapporti di collaborazione “trasformati” in rapporti di lavoro subordinato che cessino prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo.

Diversamente, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. quando sia stata già presentala istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 estinguerà gli eventuali illeciti accertati all'esito dell’ispezione.

Per quanto concerne le ispezioni svolte prima della conclusione della procedura di stabilizzazione (e quindi anche prima che passi un anno dall’instaurazione del rapporto di lavoro), la circolare invita gli ispettori a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti - e pertanto le sanzioni non saranno dovute - se risulteranno rispettate tutte le condizioni indicate dal più volte citato art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015.

In conclusione viene chiarito che, vista l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

 

Quadro delle norme

Artt. 2094 e 2113, c.c.

Art. 409 c.p.c.

Legge n. 289/2001

D.Lgs. n. 276/2003

D.Lgs. n. 81/2015

Legge n. 208/2015

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 3 dell’1 febbraio 2016

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