In data 1 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 3, ha fornito indicazioni operative per il personale ispettivo relative alle collaborazioni coordinate e continuative.
Costituisce premessa essenziale a qualsiasi disquisizione sulle co.co.co., il superamento del contratto di lavoro a progetto e delle altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo disciplinate dagli artt. 61-69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, statuito dall’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015.
Da notare che i suddetti articoli continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno, pertanto, esplicare effetti sino alla loro scadenza.
Rimane in vigore l’art. 409 c.p.c. e, quindi, i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.
A decorrere dall’1 gennaio 2016, ai sensi del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, alle collaborazioni le cui prestazioni di lavoro presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In merito il Ministero del Lavoro ritiene che, poiché la formulazione utilizzata dal Legislatore è generica, la stessa lascia intendere l’applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato, senza la necessità di una riqualificazione contrattuale da parte del personale ispettivo.
Quindi, nel caso in cui gli ispettori dovessero riscontrare che una collaborazione presenti i suddetti requisiti, non riqualificheranno il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato ma si limiteranno ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione:
Chiarisce, inoltre il Ministero che:
L’estensione della subordinazione non si applica alle:
Sottolinea in proposito la circolare ministeriale che rispetto a tali collaborazione rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, tuttavia nel caso di specie non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.
La circolare ministeriale si sofferma, infine, sulla procedura di stabilizzazione ex art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, la quale prevede che i datori di lavoro privati che procedano all’ assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l’estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
A tal proposito viene chiarito che la procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti purché:
Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo, sottolinea il Ministero che non si potrà beneficiare dell’estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell’ispezione.
L’estinzione degli illeciti è preclusa anche con riferimento ai rapporti di collaborazione “trasformati” in rapporti di lavoro subordinato che cessino prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo.
Diversamente, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. quando sia stata già presentala istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 estinguerà gli eventuali illeciti accertati all'esito dell’ispezione.
Per quanto concerne le ispezioni svolte prima della conclusione della procedura di stabilizzazione (e quindi anche prima che passi un anno dall’instaurazione del rapporto di lavoro), la circolare invita gli ispettori a notificare il verbale evidenziando tuttavia al suo interno che gli illeciti potranno considerarsi estinti - e pertanto le sanzioni non saranno dovute - se risulteranno rispettate tutte le condizioni indicate dal più volte citato art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015.
In conclusione viene chiarito che, vista l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
Quadro delle norme |
Artt. 2094 e 2113, c.c. Art. 409 c.p.c. Legge n. 289/2001 D.Lgs. n. 276/2003 D.Lgs. n. 81/2015 Legge n. 208/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n. 3 dell’1 febbraio 2016 |
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