Se un legale indirizza il proprio cliente presso un altro collega - ma nel frattempo si è fatto anticipare delle spese – il nuovo avvocato non può pretendere la liquidazione delle sue competenze. In tale vicenda, difatti, non risulta ravvisabile un vero e proprio “passaggio di incarico professionale”, quanto piuttosto una semplice collaborazione tra colleghi.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo la richiesta di un avvocato a che gli venissero liquidate le competenze per l’attività giudiziale svolta nei confronti di un soggetto implicato in una causa civile, che gli era stato indirizzato da altro collega.
I Giudici Supremi – con ordinanza n. 14276 dell’8 giugno 2017 – prendono atto di come la Corte territoriale non avesse considerato il fatto storico - per cui l’originario avvocato aveva mandato il proprio assistito da un proprio collega più specializzato – come affidamento di nuovo incarico professionale. Ed a nulla è valsa la richiesta del legale ricorrente, avanzata in sede di legittimità, di prendere in considerazione una testimonianza volta ad appurare l’onerosità del mandato nei suoi confronti, se detto mezzo di prova non era stato ammesso in sede di merito.
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