Collaborazione tra avvocati. Niente onorari

Pubblicato il 09 giugno 2017

Se un legale indirizza il proprio cliente presso un altro collega - ma nel frattempo si è fatto anticipare delle spese – il nuovo avvocato non può pretendere la liquidazione delle sue competenze. In tale vicenda, difatti, non risulta ravvisabile un vero e proprio “passaggio di incarico professionale”, quanto piuttosto una semplice collaborazione tra colleghi.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo la richiesta di un avvocato a che gli venissero liquidate le competenze per l’attività giudiziale svolta nei confronti di un soggetto implicato in una causa civile, che gli era stato indirizzato da altro collega.

Non è nuovo incarico professionale

I Giudici Supremi – con ordinanza n. 14276 dell’8 giugno 2017 – prendono atto di come la Corte territoriale non avesse considerato il fatto storico - per cui l’originario avvocato aveva mandato il proprio assistito da un proprio collega più specializzato – come affidamento di nuovo incarico professionale. Ed a nulla è valsa la richiesta del legale ricorrente, avanzata in sede di legittimità, di prendere in considerazione una testimonianza volta ad appurare l’onerosità del mandato nei suoi confronti, se detto mezzo di prova non era stato ammesso in sede di merito.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy