Nell’autofficina “Elabo(B)rando srl” rumori e lavori vanno di pari passo. Tutti intenti a modificare gli alberi a camme o i collettori di aspirazione, a sostituire le turbine o a maggiorare il diametro delle valvole. Appesi alle pareti non mancano i consueti calendari con immagini vietate ai minori, probabilmente per rinsaldare l’arcinoto connubio “donne e motori”…
Le elaborazioni sulle auto proseguono a ritmi incessanti, fino a quando tra un alettone e una marmitta compaiono un paio di ispettori, anch’essi in assetto sportivo. Brando, l’amministratore unico dell’azienda, comprende subito quale possa essere il problema. In effetti, oltre a tre meccanici assunti a tempo indeterminato, intento ad operare al computer di programmazione delle centraline elettroniche c’è, a detta di Brando, un collaboratore occasionale ex art. 2222 c.c..
“Non ho ancora versato la ritenuta d’acconto perché sta qui da pochi giorni, ma lo farò a breve – afferma con istruita convinzione Brando – immagino che vi diranno tutti così, ma l’ho chiamato per questa settimana perché è un asso dell’elettronica applicata ai motori”. “Non si preoccupi, lo scenario è cambiato – ribatte prontamente un ispettore – la genuinità o meno della collaborazione occasionale deve emergere da altri requisiti”.
“In effetti dalle dichiarazioni acquisite e dagli atti istruttori in nostro possesso ci sembra che la situazione possa avere un esito positivo – prosegue l’altro funzionario – ci risulta una collaborazione episodica con assenza di vincolo di subordinazione e con una prestazione di lavoro prevalentemente personale, quindi per questa volta non ci sarà alcuna sospensione” (quesiti 14 e 15 “Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale – FAQ”, Ispettorato Nazionale del Lavoro, aggiornate al 23/06/2017).
“Sono contento, ero …sospeso a un filo di speranza – chiosa Brando tirando un sospiro di sollievo – una volta tanto, almeno per me, la sospensione rimarrà solo un ammortizzatore!”.
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