Con sentenza n. 17433 del 2 settembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari possono essere licenziate dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino senza che detto recesso datoriale sia qualificabile come illecito o discriminatorio.
Infatti, sottolineano gli Ermellini, ai sensi dell’art. 62, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6 co. 3, 16, 17, 22 commi 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e normativo, con esclusione, dunque, del divieto di licenziamento previsto, invece, dall’art. 54 dello stesso decreto legislativo.
In conclusione, non essendo per legge vietato licenziare - in ambito di lavoro domestico - la lavoratrice in stato di gravidanza, detto recesso non può essere illecito o comunque discriminatorio.
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