Col nuovo articolo 18 occorre distinguere tra la sussistenza del fatto e la sua qualificazione

Pubblicato il 12 novembre 2014 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23669 del 6 novembre 2014, ha chiarito che il nuovo articolo 18, Legge n. 300/1970, ha tenuto distinta, dal fatto materiale, la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, per cui occorre operare una distinzione tra l'esistenza del fatto e la sua qualificazione.

La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, per cui tale verifica si risolve e si esaurisce nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato.

Il legislatore della riforma ha introdotto, in sostanza, chiariscono gli Ermellini, due distinti regimi di tutela per ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dichiarato illegittimo:

- il primo regime viene in considerazione nelle sole tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto che ha dato causa al licenziamento non sussiste, ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto collettivo applicato, ovvero dei codici disciplinari applicabili alla fattispecie in esame. Nelle suddette ipotesi continua ad applicarsi la tutela reintegratoria, unitamente a quella risarcitoria, con detraibilità dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum;

- il secondo regime, disciplinato dal nuovo comma 5 dell’art. 18 Stat. Lav., si applica nelle "altre ipotesi" in cui emerge in giudizio che non vi sono gli estremi integranti la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo, con esclusione delle ipotesi di licenziamento adottato in violazione delle regole procedurali previste dall’art. 7 L. 300/70. Nel caso di specie - nel quale rientra anche la violazione del requisito della tempestività, che viene considerata elemento costitutivo del diritto di recesso, a differenza del requisito della immediatezza della contestazione, che rientra tra le regole procedurali - è applicabile la sola tutela risarcitoria.

Ricorda infine la Suprema Corte che, comunque, un terzo regime, per il quale vige anche la sola tutela risarcitoria, viene, poi, in considerazione nell’ipotesi di violazione delle regole procedurali previste dall’art. 7 L. 300/70.
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