La Legge della Regione Piemonte n. 9/2007 – che consente alle imprese che hanno fruito del contributo di cui all’articolo 4-bis della Legge n. 365/2000, di recuperare la quota di IRAP relativamente al contributo ricevuto - ha previsto un credito di imposta da impiegare ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo n. 241/1997.
Con intento di disciplinare le attività connesse alla fruizione di quel credito, il 23 settembre 2008 è stata stipulata un’apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e la regione Piemonte. Per l’utilizzo in compensazione del detto credito d’imposta, con risoluzione n. 360/E del 25 settembre 2008, fu istituito il codice tributo PIEM. Tuttavia, la convenzione in parola ha cessato l’efficacia il 23 settembre 2010, pertanto l’Amministrazione finanziaria dispone – con risoluzione n. 102, dell’8 ottobre scorso - la soppressione, operativa dal quinto giorno lavorativo successivo alla data del documento di prassi, del codice tributo PIEM.
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