Codice doganale dell'Unione

Pubblicato il 21 aprile 2016

Il Codice doganale dell’Unione (CDU), istituito con Regolamento n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 (in GUUE, L n. 269 del 10.10.2013) è in vigore dal 30 ottobre 2013 ma alcune disposizioni trovano attuazione dal 1° maggio 2016.

Per fornire un quadro delle regole da applicare da tale data, l'agenzia delle Dogane ha emanato, in data 19 aprile 2016, la circolare n. 8 e la nota 45898 RU.

Finalità della circolare n. 8 è dare indicazioni sulle principali novità introdotte dalla normativa doganale dell'Unione ed impartire direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.

Il codice doganale dell'Unione stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili, in modo uniforme, alle merci che entrano o che escono dal territorio dell’Unione anche se alcune disposizioni possono valere per territori fuori dall'Unione.

Nella nota 45898 si spiega che le disposizioni del CDU da applicare dal 1° maggio, che hanno maggiori risvolti per l’utenza, riguardano l’eliminazione delle procedure di domiciliazione, riguardanti circa l’85% delle dichiarazioni doganali

Rappresentanza doganale

Particolarmente importante è anche la parte della rappresentanza: la nuova normativa ribadisce il principio secondo il quale chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

E' stata quindi eliminata la disposizione che riservava agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta.

Obbligazione doganale

Con riferimento al luogo in cui sorge l’obbligazione doganale, il codice doganale dell'Unione prevede che questa nasce nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di riesportazione.

Per le merci vincolate a un regime doganale inappurato ovvero se una custodia temporanea non è finita correttamente, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.

Dichiarazioni doganali

La nuova normativa doganale prevede dichiarazioni standard e dichiarazioni semplificate le quali dovranno essere presentate solo attraverso modalità informatizzate nel momento in cui saranno realizzati i sistemi informatici a supporto, ossia entro il 31 dicembre 2020.

Sul punto si segnala la soluzione “ponte” dell’Agenzia che permetterà la conversione, senza aggravi od oneri per gli operatori, delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata nella nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati”.

Con riferimento alla dichiarazione normale, deve sottolinearsi come non sia più prevista l'allegazione obbligatoria alla dichiarazione dei documenti di accompagnamento richiesti per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale vengono dichiarate le merci: è sufficiente il possesso da parte del dichiarante.

Periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni normative. Particolari ed istruzioni operative sono presenti nella circolare n. 8/D e nella nota 45898 RU.

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