Codice deontologico forense. Modifica sulle incompatibilità avvocato-arbitro

Pubblicato il 06 gennaio 2012 Con circolare n. 2 del 5 gennaio 2012, il Consiglio Nazionale Forense rende noto di aver deliberato la modifica dell'articolo 55 del Codice deontologico forense sull'incompatibilità dell'avvocato ad assumere la funzione di arbitro prevedendo il divieto per il legale che abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti. Introdotto anche il vincolo a rapporti professionali con le parti nei due anni successivi all'incarico arbitrale.
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