Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2024, n. 156, il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2024, n. 93, che modifica il regolamento per l’esecuzione del codice della Navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Il regolamento entra in vigore il 20 luglio 2024.
Le modifiche concernono, in primis, la sostituzione dell’art. 209 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, a mente del quale il servizio di ormeggio verrà svolto esclusivamente dal personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale prevista dal successivo art. 211 nonché dagli ormeggiatori già iscritti nel registro detenuto dal comandante del porto alla data di entrata in vigore del nuovo testo.
La rivisitata procedura concorsuale avviene per titoli ed esami e viene bandita dal comandante del porto, d’intesa con l’Autorità di sistema portuale ove istituita, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti sia inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
Possono partecipare alla procedura concorsuale coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Le modalità per lo svolgimento della procedura concorsuale saranno stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’impiego al servizio di ormeggio è subordinato all’accertamento dell’idoneità fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all’art. 4, legge 28 ottobre 1962, n. 1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute.
Resterà, invece, a cura del medico competente la c.d. sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ad ogni modo la vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sarà svolta dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio.
Decorsi 12 mesi e a seguito del superamento della prova pratica di idoneità al servizio l’allievo ormeggiatore è iscritto nel registro degli ormeggiatori con qualifica di aspirante.
Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore verrà rilasciato all’aspirante ormeggiatore al raggiungimento dei requisiti di cui all’art. 213-bis.
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