Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019, che ha attuato una riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra gli obiettivi principali del decreto si annovera l’esigenza di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, attraverso la modifica dell’art. 2477 cod. civ. La riformulazione dell’articolato amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori, sui quali l’art. 14 dello stesso D.Lgs. fa ricadere l’obbligo di segnalare tempestivamente l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Le novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della L. n. 155/2017, sono state dettagliatamente riassunte dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 3 del 9 dicembre 2019.
La vigente formulazione dell'art. 2477 cod. civ. stabilisce che l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando - per tre esercizi consecutivi - non è superato alcuno dei predetti limiti. Successivamente, l'assemblea che approva il bilancio, in cui vengono superati i limiti indicati, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.
E se l'assemblea non provvedesse alla nomina dell'organo di controllo o del revisore? In tal caso, vi provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Il termine entro il quale la Srl deve nominare gli organi di controllo, ovvero il revisore, ed eventualmente adeguare l'atto costitutivo e lo statuto rispetto alla nuova previsione normativa, è il 16 dicembre 2019. In vista di questa dead-line i soci dovranno, pertanto, procedere alla suddetta nomina su proposta non vincolante dell'organo amministrativo.
Il controllo obbligatorio può essere attuato mediante l'implementazione di una delle seguenti alternative:
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