Codice del Terzo settore, criteri e limiti delle attività diverse

Pubblicato il 27 luglio 2021

Il 26 luglio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 il Decreto n. 107 del 19 maggio 2021, con entrata in vigore prevista per il 10 agosto 2021, recante il “Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”.

Le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Enti del Terzo settore, natura secondaria delle attività diverse

 Le attività diverse di cui all'art. 6 su citato si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
  2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

Ai fini del computo della percentuale rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

Ai fini del computo delle percentuali non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

ETS, obblighi e sanzioni

Nel caso di mancato rispetto dei predetti limiti, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, co. 3, del D.Lgs. n. 117/2017, nonché eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'art. 93, co. 5, del medesimo decreto legislativo.

L'ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.

Nel caso di mancato rispetto del predetto obbligo, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo.

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