Nella seduta del 10 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Ccii), originariamente emanato con il Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. Il provvedimento, approvato dopo intense settimane di confronto tra i ministeri dell’Economia e della Giustizia, nonché con le agenzie fiscali e l'INPS, comprende oltre cinquanta articoli e rappresenta il terzo intervento correttivo al Codice (c.d. Correttivo-ter), inserendosi nell’ambito degli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Ministro della Giustizia Nordio, al termine del CdM che ha approvato il decreto legislativo con le disposizioni correttive, ha così commentato l’operato dell’Esecutivo: “Con l’intervento di oggi (ndr, 10 giugno 2024) in materia di crisi d’impresa e di insolvenza, il Governo tende la mano ad aziende e professionisti in difficoltà. L’obiettivo di questo correttivo è fare in modo che – proprio come avviene per una malattia – l’eventuale crisi possa essere individuata e affrontata il prima possibile. Facendo chiarezza su molti istituti, da un lato infatti aiutiamo le imprese a non muoversi troppo tardi, dall’altro rafforziamo gli strumenti preventivi e stragiudiziali di esame della difficoltà dell’impresa e di ricerca delle possibili soluzioni. E’ un altro impegno del Pnrr rispettato e un concreto aiuto al nostro sistema produttivo”.
Le modifiche proposte dal cosiddetto Correttivo-ter mirano a migliorare il coordinamento delle misure per fronteggiare la crisi d’impresa e includono specifiche disposizioni fiscali legate alla transazione, elemento anticipato dall'attuazione della Legge delega fiscale.
Inoltre, il decreto Correttivo cerca di:
Tra le novità più rilevanti del Decreto legislativo, emerge il possibile riconoscimento della natura prededucibile dei crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, o successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, con possibilità di estensione attraverso multiple procedure.
Inoltre, la composizione negoziata può essere accessibile non solo da imprese in stato di crisi o insolvenza, ma anche da quelle in condizioni di mero squilibrio finanziario.
NOTA BENE: Una delle modifiche più significative include la proponibilità della transazione fiscale nell'ambito della composizione negoziata della crisi.
Con il decreto correttivo approvato il 10 giugno 2024 dal Consiglio dei Ministri è stato modificato l’articolo 23 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, relativo alla Composizione Negoziazione della Crisi (CNC), per consentire la transazione di tributi ad eccezione dell'IVA, oltre al fatto che il gruppo potrà presentare una transazione unitaria ai sensi del nuovo art. 284 bis.
La revisione rappresenta un avanzamento significativo, sebbene l'efficacia della CNC rimanga parzialmente limitata rispetto alle necessità complessive delle imprese in difficoltà.
Ma vediamo, più nel dettaglio, come l'articolo 23 del Ccii sia stato modificato dal recente decreto correttivo, grazie all’introduzione di specifiche novità.
Con l'inserimento del nuovo comma 2-bis, si prevede la possibilità di stabilire un accordo transattivo volontario tra il debitore e le agenzie fiscali, ovvero l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Questo accordo permette il pagamento del debito fiscale, sia in forma parziale che dilazionata, ma esclude i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea, come l'IVA.
NOTA BENE: L'accordo si annulla automaticamente se si avvia una procedura di liquidazione, si verifica un accertamento di insolvenza, o se l'imprenditore non completa i pagamenti previsti entro 60 giorni dalla scadenza stabilita nell'accordo.
Per la valutazione e l'approvazione dell'accordo da parte delle agenzie fiscali, è richiesta la relazione di un professionista indipendente che confermi la convenienza dell'accordo rispetto alla liquidazione giudiziale. È inoltre necessaria una relazione sulla correttezza e completezza dei dati aziendali.
Va notato che, contrariamente alle bozze preliminari del decreto, non è possibile includere nell'accordo i debiti previdenziali o quelli con enti locali, né l'IVA.
ATTENZIONE: L'unico margine di negoziazione rimane per le imposte dirette come IRES e IRAP, e per le ritenute d'acconto. Queste limitazioni sottolineano la persistente influenza delle variabili fiscali e previdenziali nella decisione di optare per una composizione negoziata della crisi o per un accordo di ristrutturazione dei debiti, quest'ultimo potenzialmente in grado di includere una vera transazione fiscale come previsto dall'articolo 63 del Codice.
Il Decreto correttivo non estende la possibilità di transazione fiscale ad altri strumenti di regolazione della crisi, oltre all'accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 63) e al concordato preventivo (articolo 88), contesti nei quali la transazione è già prevista.
Le modifiche agli accordi di ristrutturazione dei debiti (Ard) hanno introdotto regole più stringenti per la transazione di tributi e contributi gestiti dagli enti previdenziali e assicurativi. Queste modifiche specificano le condizioni sotto cui un tribunale può autorizzare l'omologazione di tali accordi, anche in assenza dell'adesione delle Agenzie fiscali e/o dell'INPS, rendendo il processo più restrittivo rispetto alle norme precedenti sull'omologazione forzosa.
Nello specifico, il tribunale ha la facoltà di autorizzare l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza il consenso dei suddetti enti, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti.
Se i crediti degli altri creditori aderenti rappresentano meno di un quarto del totale o se non vi sono altri creditori, la quota minima di soddisfacimento per i crediti di Fisco e INPS aumenta al 70%.
NOTA BENE: L'omologazione forzosa è esclusa se i debiti tributari e contributivi rappresentano oltre l'80% del totale dei debiti e derivano da omessi versamenti degli ultimi cinque anni o da condotte fraudolente contestate.
Tuttavia, le nuove regole innalzano le percentuali minime di soddisfacimento dei creditori erariali e previdenziali dal 30% al 60% e dal 40% al 70%, se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti è inferiore a un quarto del totale. Questo incremento non necessariamente incentiva le imprese a offrire migliori condizioni di soddisfacimento, ma potrebbe spingerle a optare per strumenti di regolazione della crisi meno restrittivi, come il concordato preventivo.
Il concordato preventivo in continuità emerge come lo strumento privilegiato dal legislatore, essendo l'unico che consente una significativa riduzione del debito tributario e previdenziale. Tuttavia, questo strumento comporta una maggiore ingerenza del tribunale, maggiori costi procedurali e tempi più lunghi di gestione.
In definitiva, la transazione fiscale e previdenziale rimane più attraente negli Ard, nonostante il correttivo abbia inasprito le condizioni di omologazione forzosa. Queste modifiche riflettono un chiaro orientamento del legislatore verso una preferenza per il concordato preventivo in situazioni di crisi aziendale.
Nel nuovo decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa, i professionisti assumono un ruolo centrale nel processo di gestione e risanamento delle imprese in crisi. Il decreto evidenzia l'importanza della loro partecipazione attraverso una serie di disposizioni che rafforzano l'approccio privatistico e negoziale ai meccanismi di ristrutturazione.
Il Decreto legislativo enfatizza il ruolo del professionista indipendente, già delineato nell'articolo 2, lettera o, e si estende fino agli esperti della Composizione Negoziazione della Crisi (CNC) e ai revisori o controllori sindacali. Questi professionisti, tutti iscritti in albi professionali, sono chiamati a intervenire in varie fasi del processo di crisi, dall'identificazione precoce dei problemi fino alla loro risoluzione attraverso misure di risanamento.
Inoltre, la formazione e l'esperienza acquisite in ruoli come attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale negli ultimi cinque anni, sia in modo autonomo che in collaborazione con altri professionisti iscritti agli elenchi pertinenti, sono riconosciute valide per l'iscrizione all’elenco dei gestori della crisi ex art. 356. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza dell'esperienza pratica e della formazione continua nel campo della gestione della crisi d’impresa, consolidando ulteriormente il ruolo dei professionisti nel quadro legislativo di riferimento.
Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e membro dell'Osservatorio sulla crisi d'impresa del Ministero della Giustizia, ha espresso forte apprezzamento per le modifiche apportate al Codice della crisi d'impresa con il recente decreto correttivo. De Nuccio ha sottolineato l'importanza di queste novità, che rappresentano una svolta decisiva per la piena efficienza del Codice. Le modifiche mirano a rafforzare il ruolo dei professionisti ordinistici nella gestione delle crisi, introducendo miglioramenti significativi in diverse aree.
Tra le novità più rilevanti, evidenziate dai professionisti, vi è la revisione del meccanismo di segnalazione anticipata delle crisi di impresa, che ora prevede l'attenuazione o l'esclusione della responsabilità per i sindaci che segnalano tempestivamente le condizioni di crisi all'organo amministrativo entro 60 giorni dalla loro effettiva conoscenza. Questo cambiamento, approvato di recente, è stato accolto come un traguardo storico che migliora significativamente i presupposti della responsabilità dei sindaci.
Un'altra modifica importante riguarda la trasformazione dell'Albo dei Gestori in un elenco, con un riconoscimento delle prerogative degli Ordini professionali vigilati dal Ministero. Questo cambiamento differenzia i professionisti ordinistici da altri figure professionali, riducendo significativamente gli obblighi di aggiornamento e il tirocinio precedentemente richiesto.
Inoltre, è stata apprezzata molto anche la nuova disposizione che regola gli accordi transattivi per i crediti tributari nell'ambito della composizione negoziata; una novità che de Nuccio confida possa favorire la diffusione di questa pratica e il successo delle trattative, soprattutto nei casi in cui l'indebitamento principale sia verso l'Erario.
Tutte queste modifiche, secondo la categoria professionale, dimostrano un impegno congiunto a supportare le imprese e il sistema Paese nella gestione efficace delle crisi d'impresa.
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