Codice appalti Integrazioni e correzioni approvate dal CdM
Pubblicato il 14 aprile 2017
E’ stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017, il testo di un decreto legislativo contenente disposizioni che integrano e correggono il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 11/2016, articolo 1, comma 8.
Le modifiche - si legge nel comunicato stampa di fine seduta - sono state introdotte tenendo in considerazione le consultazioni effettuate dal Parlamento, le osservazioni formulate dall’ANAC, le considerazioni del Consiglio di Stato nonché le segnalazioni dei responsabili unici del procedimento principali e delle categorie dei destinatari del provvedimento correttivo.
Nel testo risultano, altresì, acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Sono tre le direttrici dell’intervento:
- modifiche di coordinamento per agevolare la lettura e l’interpretazione del testo;
- integrazioni migliorative dell’efficacia e chiarificatrici della portata di alcuni istituti;
- “limitate modifiche” ad alcuni istituti rilevanti, adottate alla luce alle criticità evidenziate nella fase attuativa del Codice.
Principali novità
Tra le principali novità, individuate nel testo del comunicato:
- la previsione di un periodo transitorio in cui l’appalto integrato è possibile per gli appalti con progetti preliminari o definitivi già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
- l’introduzione dell’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi di progettazione a base di gara;
- una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale;
- l’integrazione della disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- la conferma, per l’affidamento in subappalto, della soglia limite del 30 % sul totale dell’importo contrattuale;
- l’introduzione di semplificazioni procedurali in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;
- la definizione della manutenzione semplificata in un decreto del ministero delle dei Trasporti e nel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro;
- la previsione che introduce il dibattito pubblico sui progetti di fattibilità tecnica economica e non sui documenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare;
- la previsione secondo cui il costo della manodopera va specificamente individuato ai fini della determinazione della base d’asta;
- l’introduzione dell’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo, appunto, dei collaudatori.