Codice amministrativo in vigore dal prossimo 16 settembre

Pubblicato il 28 giugno 2010
Il nuovo codice amministrativo, approvato dal Governo lo scorso 24 giugno, entrerà a regime a partire dal 16 settembre 2010. In esso sono state assemblate tutte le norme attualmente in vigore in materia processuale amministrativa oltrechè introdotte alcune importanti novità. 

Accanto al principale schema processuale previsto per l'annullamento degli atti amministrativi (azione esperibile entro il termine di 60 giorni in presenza di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere), sono state espressamente codificate anche le azioni di condanna per l'amministrazione a seguito dell'annullamento, di risarcimento del danno, di condanna per l'amministrazione in caso di inerzia ed il giudizio cautelare. 

L'azione di condanna a seguito dell'annullamento dell'atto fornisce al privato una tutela in forma specifica; in via residuale è prevista anche una forma atipica di condanna, consistente nella adozione di ogni altra misura idonea a tutelare la posizione giuridica soggettiva del privato. Nell'ambito dell'azione di condanna rientra anche quella al risarcimento del danno e, in particolare, il danno di natura patrimoniale da illegittimo esercizio dell'azione amministrativa nonchè per i danni da lesione di diritti soggettivi. Nel dettaglio, viene espressamente previsto che l'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi debba essere proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Qualora l'azione di annullamento sia stata proposta, la domanda di risarcimento potrà essere formulata nel corso del giudizio o, in ogni caso, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Il termine, in questi casi, è quindi minore del termine prescrizionale di 5 anni previsto per il diritto al risarcimento del danno in ambito civilistico. Nel caso di risarcimento del danno per non rispetto, da parte dell'amministrazione, del tempo massimo per la conclusione del procedimento, il termine per l'esercizio dell'azione risarcitoria inizia a decorrere solo al momento in cui tale situazione di inadempimento venga meno.

Per quel che concerne l'azione di condanna dell'amministrazione in caso di inerzia occorre accertare, innanzitutto, che vi sia un obbligo di provvedere. Il relativo ricorso potrà essere presentato, anche senza diffida, dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento ed entro il termine di un anno dalla scadenza del termine per provvedere. 

Con riferimento ai provvedimenti cautelari, questi ultimi risultano caratterizzati da una programmata e strutturale provvisorietà; ed infatti, viene sancito l'obbligo di fissazione dell'udienza di merito con la decisione che accoglie la richiesta di provvedimento d'urgenza. I legali delle parti dovranno presentare un'apposita istanza di fissazione dell'udienza per la discussione del merito, salvo che per i casi di fissazione d'ufficio dell'udienza di merito. 

 Anche nel processo amministrativo, infine, vengono introdotti strumenti istruttori quali le verificazioni e le consulenze tecniche d'ufficio, la testimonianza scritta, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.
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