“Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102”.
Così, è titolata la risoluzione n. 18 emanata dall’agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2010.
L'articolo 21, comma 15, della citata legge stabilisce che “le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nonché l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi (…) se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.
Il documento di prassi, dunque, istituisce il codice “1049”, per consentire - tramite modello F24 - il versamento della ritenuta operata a titolo di acconto Irpef, dovuta dal creditore pignoratizio sulle somme liquidate a seguito delle procedure di pignoramento presso terzi, se questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.
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