Co.co.pro: entro il 31 dicembre la domanda per ottenere l'una tantum per i disoccupati 2012
Pubblicato il 16 dicembre 2013
È prevista per il 31 dicembre 2013 la scadenza per la presentazione da parte dei collaboratori a progetto, rimasti disoccupati nell'anno 2012 per almeno due mesi, della domanda per ricevere l'indennità una tantum.
A seguito della riforma Fornero si sono andati a modificare i criteri previsti dalla legge n.
191/2009.
Infatti l'art. 2, commi 51 e seguenti, della legge n.
92/2012, prevede che:
- il beneficio sia diretto solo ai co.co.pro iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, ove risultino accreditati nell’anno precedente non meno di 3 contributi mensili e nell'anno di riferimento non meno di 1 contributo mensile;
- il collaboratore abbia operato nell'anno 2012 in regime di monocommittenza;
- il reddito nell'anno precedente sia stato non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
- vi sia stata assenza di contratto di lavoro da almeno 2 mesi.
Sulla base della circolare Inps n.
38/2013 e del messaggio Inps n. 16961/2013, il beneficiario deve dichiarare l'assenza di contratto di lavoro per un periodo continuativo di due mesi e non certificare la condizione di disoccupato.
La domanda va inoltrata entro il 31 dicembre 2013, cui va allegata copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
La misura dell''indennità è pari per l'anno 2013 al 7% del minimale annuo di reddito in vigore per artigiani e commercianti iscritti alla gestione previdenziale Inps, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Il minimale annuo di reddito previsto per il 2013 è pari a 15.357 euro.