Il tribunale di Genova, nella sentenza del 7 aprile 2006, stabilisce che la presunzione derivante dall’articolo 69 del Dlgs 276/03, cioè che un rapporto di co.co.co. instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, debba essere considerato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’inizio del rapporto, ha carattere relativo. Ciò significa che se la prestazione è svolta con autonomia la collaborazione coordinata e continuativa può rimanere tale anche in mancanza di un progetto, programma o fase di lavoro. La sentenza muove da un caso di cessazione di una co.co.co. annuale costituita prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del lavoro e rientrata successivamente nella disciplina del lavoro a progetto. I giudici di Genova hanno chiarito che non c’è ragione di ritenere che una co.co.co. instaurata prima della riforma del lavoro e continuata successivamente al regime transitorio, sia poi di fatto proseguita in forma di rapporto di lavoro subordinato. L’esigenza del tribunale è di non consentire di qualificare come subordinate anche le prestazioni di lavoro effettivamente autonome con una interpretazione della norma che solleva dubbi di legittimità costituzionale – articoli 3, 41, 101 e 104 della Costituzione – e appare sproporzionata nella sanzione.
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