CNF: no all’obbligo di copie cartacee nel processo amministrativo

Pubblicato il 18 dicembre 2018

Doverosa e tempestiva abrogazione della "obbligatorietà del deposito delle copie cartacee nel giudizio amministrativo".

E’ quanto ha deliberato di chiedere, al Governo e al Parlamento, il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta amministrativa del 14 dicembre 2018.

Il riferimento è all’articolo 15, comma 1-bis del convertito Decreto legge "sicurezza" n. 113/2018, che sancisce l'entrata a regime, nei giudizi amministrativi introdotti con modalità telematiche innanzi ai Tar e al Consiglio di Stato, dell'obbligo per le parti di provvedere anche al deposito in giudizio “almeno” di una copia conforme cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.

Delibera per chiedere l'abrogazione della nuova previsione

Il Consiglio Nazionale Forense, in particolare, ha preso atto della preoccupata contrarietà alla norma manifestata dalle associazioni specialistiche degli Avvocati amministrativisti.

Secondo il CNF, tale obbligo, introdotto in via meramente transitoria (inizialmente sino al 31.12.17 e poi sino al 31.12.2018) al fine di consentire la formazione dei magistrati amministrativisti rispetto alle nuove modalità e funzionalità del processo, sarebbe in aperta contraddizione con la semplificazione dei procedimenti, introdotta con il processo telematico, costituendo solo una duplicazione di attività.

L’obbligo si risolverebbe, inoltre, in un inaccettabile aggravio dei costi di accesso alla giustizia a carico del cittadino che, oltre al versamento del contributo unificato di importo elevato, dovrà sostenete le ulteriori spese per le copie cartacee.

La previsione è stata criticata anche dall’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati), i cui rappresentanti hanno rimarcato come, con la stessa, venga reso definitivo quello che doveva essere un obbligo solo temporaneo.

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