CNF: l’avviso da dare al collega prima di agire nei suoi confronti

Pubblicato il 09 aprile 2018

L’avvocato che intende promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti relativi all’esercizio della professione è tenuto a dargliene preventiva comunicazione per iscritto, “salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare”. Questo, ai sensi dell’articolo 38, primo comma, del nuovo Codice deontologico forense (articolo 22 del Codice previgente).

I tre requisiti dell'avviso secondo il CNF

Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 231 del 23 dicembre 2017 (pubblicata sulla Banca dati del CNF in materia di deontologia l’8 aprile 2018), ha chiarito quando l'adempimento della "preventiva comunicazione" debba ritenersi soddisfatto, facendo riferimento al concorso di tre requisiti.

Si tratta:

  1. del requisito formale, consistente nell’adozione dello scritto quale veicolo della comunicazione, con la funzione di impedire qualsiasi equivoco;
  2. del requisito sostanziale, consistente nel rendere chiara l’intenzione di chi comunica che agirà in giudizio;
  3. dell’ulteriore requisito, sempre di carattere sostanziale, consistente nel palesare la ragione dell’iniziativa.

Il secondo e il terzo requisito – si legge nella sentenza - consentono al destinatario della comunicazione “di evitare di essere convenuto in giudizio rimuovendo, o tentando di rimuovere, le ragioni della controversia”, situazione, questa, possibile “solo se la comunicazione sia titolata, esplicando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest’ultimo di evitare la sede giudiziaria”.

Vicenda esaminata: censura per offese al collega e mancata comunicazione dell'avvio di una causa nei suoi confronti

Il principio appena enunciato è stato calato nella vicenda specificamente esaminata dal Consiglio, in cui un avvocato era stato sanzionato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza per avere usato espressioni offensive nei confronti di una collega e per non aver dato a quest’ultima preventiva comunicazione in merito all’intenzione di promuovere nei di lei confronti un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con domanda riconvenzionale di risarcimento danni per colpa professionale.

Applicando la disciplina al caso di specie, il CNF ha riconosciuto che l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva l’onere di preavvisare per scritti la collega, in modo da consentirle di poter usufruire di un congruo spazio di tempo per una completa valutazione della situazione, anche al fine di evitare la sede giudiziaria.

Per questo, è stata rigettata la sua domanda volta all’annullamento della sanzione disciplinare della censura applicatagli dal COA di appartenenza.

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