Il 16 novembre 2015 il Consiglio nazionale forense ha inviato a tutti i presidenti dei Consigli degli Ordini forensi, il nuovo testo dell'art. 35 Codice deontologico (approvato dal plenum del 23 ottobre 2015), avviando la consultazione di cui alla legge professionale.
Le modifiche all'articolo in questione (commi 9 e 10), si sono rese necessarie onde chiarire la portata interpretativa del dovere di corretta informazione, "quale che sia il mezzo utilizzato per rendere tale informazione, eliminando qualsiasi riferimento specifico ai siti web".
In particolare – chiarisce il Cnf – qualsiasi mezzo di informazione è consentito all'avvocato (anche siti web, con o senza re – indirizzamento), purché l'informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale.
Nella stessa direzione, è diretta una seconda delibera del Cnf, interpretativa del noto parere Cnf n. 48/12 (AmicaCard), che ne ha provocato la sanzione di circa 900.000 euro da parte dell'Antitrust, relativamente al divieto posto agli avvocati di utilizzare i siti internet per pubblicizzare la propria attività o autonomia in materia di compensi professionali.
Ora – chiarisce il Cnf mediante delibera – detto parere (che diversi fraintendimenti ha suscitato) è da interpretarsi esclusivamente come forma di stigmatizzazione dell'accaparramento di clientela o acquisizione di incarichi professionali con modi e mezzi non idonei.
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