CNF: Cassazione troppo rigorosa in tema di improponibilità dei ricorsi

Pubblicato il 05 dicembre 2017

Irragionevoli restrizioni del diritto ad una decisione

Il Consiglio nazionale forense ha inviato una nota al Primo presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio, manifestando “perplessità” e “preoccupazione” per l’eccessivo rigore formale utilizzato in due ultime pronunce di legittimità in tema di inammissibilità dei ricorsi.

A detta del CNF, si tratterebbe di un rigore non giustificato, né in sintonia con regole e scansioni del processo civile telematico, che comporta “irragionevoli restrizioni del diritto ad una decisione nel merito, non allineate con la giurisprudenza della Corte EDU in tema di accesso alla giurisdizione”.

Una rigidità che, inoltre, non sarebbe connotata “da quella prudente ragionevolezza che deve ispirare l’interpretazione e l’applicazione delle norme processuali nella prospettiva di un giusto processo”.

Ricorsi dichiarati inammissibili per omesse attestazioni di conformità

Le decisioni della Corte di cassazione specificamente censurate sono la n. 17450 e la n. 26520 del 2017 contenenti, entrambe, declaratoria di improcedibilità dei ricorsi per violazione dell’articolo 369, comma 2, n. 2), del Codice di procedura civile.

Con la prima di queste, l’improcedibilità è stata dichiarata in quanto agli atti, oltre alla copia conforme all’originale della sentenza impugnata, rilasciata dalla cancelleria del giudice d’appello, vi era copia priva di attestazione di conformità del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione, quando, per la Corte, il ricorrente avrebbe dovuto estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro i termini di legge.

Nella seconda pronuncia, il ricorso è stato ritenuto improcedibile in quanto agli atti vi era solo una stampa cartacea della sentenza digitale, senza attestazione di conformità, mentre avrebbe dovuto essere depositata la copia cartacea della sentenza asseverata dal difensore del ricorrente come conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico.

Nota del CNF

Nella nota del CNF del 24 novembre 2017 (a firma del presidente Andrea Mascherin), viene in primo luogo sottolineato come la produzione della relazione di notificazione redatta ai sensi del 5 comma dell’art. 3-bis della l. n. 53/1994 “nulla aggiunge a quanto già risulta, tra l’altro quanto al tempo della notificazione, dal messaggio di posta elettronica certificata di cui allo stesso art. 3-bis”.

Evidenziata, a seguire, la circostanza che, in entrambi i casi, non erano state sollevate contestazioni sia sulla data della notificazione della sentenza, sia sulla tempestività dell’impugnazione e sulla conformità all’originale degli atti.

Per finire, viene segnalata anche l’ordinanza n. 20672 di rimessione al primo Presidente, decisione che desterebbe analoghe preoccupazioni in quanto sembrerebbe indurre "pericolose incertezze per quel che concerne la validità degli atti del processo in forma di documento informatico".

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