Dopo che Assonime, con circolare n. 5/2019, è intervenuta sulle criticità interpretative riguardanti l’articolo 1, commi 125 e seguenti, della Legge 124/2017 in tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”.
Obiettivo del Cndcec è quello di fornire indicazioni di prassi operativa per soddisfare le richieste informative del suddetto articolo 1, che reca la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, il cui fine principale consiste nel garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti.
Il documento dei commercialisti esamina le modalità con cui le imprese hanno l’obbligo di indicare in nota integrativa “informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente”.
L’elaborato affronta tematiche quali:
L’attenzione è posta sulle imprese beneficiarie, per le quali il mancato assolvimento dell’obbligo comporterebbe “la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente”.
Proprio su tale sanzione si sofferma il Cndcec, che ritiene la misura sproporzionata e che propone di sostituirla con un importo in misura fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0.50% dei vantaggi economici ricevuti.
Secondo Raffaele Marcello, delegato all’area dei principi contabili e di valutazione: “l’orientamento del Consiglio è quello di creare le condizioni per assolvere agli obblighi della 'Legge annuale per il mercato e la concorrenza' in modo efficace e avendo come riferimento talune ragionate posizioni. A questo fine, sono esposte le principali problematiche rilevate e le risposte ad oggi ritenute plausibili, nella consapevolezza che talune posizioni espresse forniscono una 'interpretazione'. Non c’è dubbio che alcune previsioni dovrebbero anche essere riviste per avere un miglior coordinamento normativo e una appropriata contestualizzazione delle informazioni richieste nell’ambito dell’informativa finanziaria”.
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