Con il pronto ordini n. 141 del 25 agosto 2022, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito alcune precisazioni in relazione al rapporto tra prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale, in risposta ad un quesito formulato dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Treviso.
Il Cndcec inizia con il ricordare come l’articolo 56 del Dlgs 139/05 e l'articolo 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18/19 marzo 2015 dispongano che “L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare”.
Inoltre, come precisato al comma 3 del suddetto articolo 20, “Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
In effetti, in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere due casi:
Si fa presente che tali indicazioni sono state confermate anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 1609/2020, seppure relativamente alla professione di avvocato.
Premesso tutto ciò, il Consiglio nazionale conclude il PO n. 141/2022 asserendo che qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Lo Stesso ricorda, infine, che, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/05, “Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso”.
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