Con il Pronto ordini n. 168 del 23/11/2020, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si esprime su quali siano gli obblighi di adempimento degli iscritti, in presenza di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dall’Albo (cautelare o orodinaria), ed, inoltre, se si possano azionare procedimenti disciplinari.
Dopo aver specificato che il professionista attinto dal provvedimento di sospensione (sia esso sanzionatorio, ovvero adottato all’esito di un procedimento disciplinare o cautelare, poiché, ad esempio, adottato a seguito di misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria), si trova nella condizione di “oggettivo impendimento allo svolgimento della professione” per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, il Cndcec specifica che la sospensione non determina – come la radiazione – l’estromissione dall’Albo in modo permanente, ma, per l’appunto, solo l’impedimento temporaneo a svolgere l’attività professionale.
Pertanto, in presenza di un provvedimento di sospensione temporaneo dall’Albo, il professionista è comunque tenuto a:
Conclude, così, il PO n. 168/2020: l’eventuale inosservanza dei suddetti obblighi, derivanti dall’iscrizione all’Albo professionale, ovvero l’attuazione di altri comportamenti aventi rilevanza sul piano disciplinare e/o deontologico (come, ad esempio, l’esercizio abusivo della professione durante il periodo di sospensione), possono comportare per il professionista, anche se già sospeso, l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina, all’esito del quale potrebbe essere inflitta all’iscritto una seconda sanzione da scontare dopo la precedente già in corso.
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