Cndcec: preventivo sui compensi e mandato professionale in forma scritta

Pubblicato il 26 febbraio 2018

Nel rispondere ad una richiesta di parere sollevata dall’Ordine territoriale di Reggio Emilia, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti fa chiarezza in tema di compensi per prestazioni professionali a seguito delle modifiche che sono state apportate dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017).

Alla luce delle novità normative citate - secondo le quali il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall’ordinamento e comunque (...) la misura di tale compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima - l’Ordine suddetto chiedeva al Cndcec chiarimenti in merito ad alcuni quesiti.

Nel Pronto ordini n. 292/2017, il Cndcec si esprime sia sulle modalità di comunicazione del preventivo sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sia sul mandato professionale.

Specifica il Consiglio nazionale che alla luce della Legge sulla concorrenza, che prevede obbligatoriamente che le informazioni da fornire vengano rese in forma scritta, e del Codice deontologico dei commercialisti, che all’articolo 25 impone all’iscritto all’Albo l’obbligo di stabilire per iscritto nell’accordo con il cliente la misura del compenso e di accompagnare l’accordo con un preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributo, per entrambi gli adempimenti occorre la forma scritta, pena l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Precisazioni del Cndcec

Secondo il Cndcec, infatti, il mancato rispetto delle disposizioni del codice deontologico in relazione alla stipula per iscritto del mandato professionale rileva solo sotto il profilo disciplinare, mentre la mancata redazione del preventivo in forma scritta costituisce anche violazione di legge.

Inoltre, secondo il Pronto ordini scaricabile dal sito ufficiale dei dottori commercialisti, la norma parla genericamente di cliente, relativamente all'obbligo di rendere noto il costo della prestazione, senza specificare se pubblico o privato. Pertanto è evidente che non vi è volontà da parte della legge di riservare l’obbligo della forma scritta ai soli clienti privati, bensì di estenderlo a tutti.

Infine, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti - riguardo alla sanzione per la mancata forma scritta del preventivo di massima - precisa che il professionista, ai sensi dell’art. 25, comma 2 del Codice deontologico, è tenuto a due distinti adempimenti: la redazione per iscritto sia del mandato professionale che del preventivo di massima.
La violazione di tale obbligo comporta, così come stabilito dall’articolo 21, comma 5 del Codice delle sanzioni disciplinari, l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

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